OBBLIGO COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC
Il Decreto semplificazioni del 17.7.2020 ha modificato il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29.11.2008 rafforzando l’obbligo per TUTTI i professionisti iscritti ad un Albo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale) ai rispettivi Ordini e prevedendo espressamente che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e che in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza deve comminare la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.
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Gli iscritti che hanno già una casella PEC (non attivata con l’Ordine) sono tenuti a comunicare il relativo indirizzo scrivendo a: assistenzapec@opiarezzo.it
Gli iscritti che avessero già attivato la PEC con l’Ordine non hanno alcun obbligo di comunicazione del relativo indirizzo.
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Ogni iscritto ha la possibilità di attivare gratuitamente una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) con l’Ordine, per tutte le istruzioni si rimanda alla pagina dedicata: https://www.opiarezzo.it/pec-modalita-attivazione/