RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: LA CAMERA DA’ IL DEFINITIVO VIA LIBERA AL “DDL GELLI”

Il Ddl “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è legge. La Camera ha convertito senza modifiche il testo inviato a gennaio dal Senato e dopo circa quindici anni di attesa i professionisti sanitari hanno nuove regole sulla responsabilità che vanno a loro favore e, soprattutto, a favore del rapporto coi pazienti. Tra le altre novità, il testo prevede che tutti rispondano della sicurezza delle cure. Il difensore civico avrà la funzione di garante del diritto alla salute ed è interpellabile direttamente dai pazienti. Si istituiscono i centri regionali per la gestione del rischio sanitario che raccolgono i dati delle strutture sugli errori e li convogliano all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all’Agenas. Non è citabile per colpa grave il sanitario se chiede il consenso informato del paziente e segue le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. A definirle sarà un organismo di cui fanno parte Agenas, Istituto superiore di Sanità, Agenzia del Farmaco ministero della Salute, Regioni, Province autonome, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. E’ introdotta nel codice penale la distinzione tra colpa grave e colpa lieve: il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose (gravi) solo se, in caso di morte, ha operato con imperizia, non ha seguito le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche assistenziali. A valutare eventuali eccezioni sarà il giudice. La responsabilità civile è extracontrattuale: è il paziente a dover provare chi ha fatto il danno e la denuncia cade in prescrizione dopo 5 anni e non 10, mentre resta contrattuale la Rc dell’azienda sanitaria. Scatta poi l’obbligo di assicurazione non solo per le strutture pubbliche per fatti dei loro dipendenti, ma anche quelle private per fatti di sanitari che non sono loro dipendenti e per le strutture socio sanitarie. E’ introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione e se non va a buon fine scatta l’accertamento tecnico preventivo cui tutte le parti devono partecipare pena il pagamento delle spese della consulenza indipendentemente dall’esito del giudizio e di una somma alla parte che ha partecipato alla conciliazione. Il danneggiato può fare richiesta risarcitoria direttamente all’assicurazione della struttura e/o del sanitario. L’autorità giudiziaria dovrà affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale, ma anche a uno o più specialisti con specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento di tutte le professioni sanitarie. All’articolo 9 è previsto che l’azienda chiamata a risarcire si rivalga sul sanitario solo per dolo e colpa grave e per un tetto massimo di 3annualità lorde. La rivalsa della struttura pubblica sul dipendente può essere proposta solo se la sentenza di condanna è passata in giudicato ed evidenzia responsabilità per fatti o condotte del sanitario ascrivibili a dolo o colpa grave. All’articolo 10 si obbligano tutte le strutture pubbliche e private (convenzionate e non) ad assicurare la Rc verso terzi e verso prestatori d’opera e renderne pubblici i dati; l’obbligo di assicurare la responsabilità personale del sanitario resta per la libera professione e limitatamente all’azione di rivalsa della struttura verso il sanitario. La legge prevede poi un decreto del mistero dello Sviluppo economico per recepire un accordo tra assicurazioni (Ania), Ivass e Ordini che individui i requisiti minimi delle polizze assicurative e quelli relativi all’autoassicurazione della struttura. Le compagnie possono estendere la copertura a eventi accaduti nei 5 anni ante-conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati durante la vigenza della polizza. Le strutture devono comunicare al professionista se su di lui pende un giudizio. Ed è istituito un fondo di garanzia finanziato dalle compagnie per coprire i danni sopra-massimale.