OBBLIGO FORMATIVO ECM

 

L’art. 4, co. 5, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone testualmente “All’articolo 5-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. 1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».”

I professionisti sanitari potranno regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023.

Per tutti i professionisti sanitari, inoltre, è previsto il regolare inizio del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.

Infine, la norma prevede una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19) attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.